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INFORMATIVA CREDITI FORMATIVI MINIMI DA ASSOLVERE

PER GLI ISCRITTI CHE SVOLGONO NORMALE ATTIVITÀ (per esenzioni o casi particolari si rimanda al regolamento)
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” così definita dallo specifico regolamento emanato dal Consiglio Nazionale è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo.
Il periodo di formazione professionale continua è triennale.
Il primo triennio ha avuto inizio il 1° gennaio 2008.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.


L’obbligo formativo triennale prevede l’acquisizione di 90 crediti formativi di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.).
Fermo restando il requisito finale di 90 crediti formativi nel triennio di riferimento, in ogni singolo anno bisogna acquisire un minimo di 20 crediti formativi.
Se l’obbligo formativo decorre dal secondo o dal terzo anno del triennio, i crediti vengono ridotti in proporzione (60 e 30 di cui 6 e 3 in materie obbligatorie).
In caso di riduzione per gli iscritti che abbiano già compiuto 65 anni o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso 2017/2019, fermo restando il requisito finale di 30 crediti formativi nel triennio in corso, di cui 9 in materie obbligatorie, ogni singolo anno bisogna acquisire un minimo di 7 crediti formativi.

Nel triennio in corso 2017/2019, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, NON SONO TENUTI a svolgere l’attività di “Formazione Professionale Continua”.
Si rammenta che il regolamento della formazione prevede la possibilità di assolvere l’intero obbligo formativo triennale dei 90 crediti formativi, di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.) anche solo attraverso la modalità e-learning,


FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato della circolare 26, è stato introdotto l’obbligo di conseguire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, 60 nel triennio.
Il triennio decorre dal 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2019.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Ministero con circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, ha comunicato il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018
Questi 20 crediti potranno concorrere al raggiungimento del quorum annuale (20 crediti) e triennale previsto per la formazione continua (90 crediti).
Di questi crediti almeno 10 dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e qualificate dalla norma come materie gruppo A, mentre altre 10 potranno sempre rientrare nel gruppo A od in alternativa nei gruppi B e C.


FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
I revisori dei conti degli Enti Locali, a norma dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionale, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisione presso enti locali.
Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.
Anche questi 10 crediti potranno concorrere al raggiungimento del quorum annuale e triennale previsto per la formazione continua (20 e 90 crediti).