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Esclusività degli indirizzi PEC

Con lettere-circolari del 9.5.2014 (prot. n. 77684) e del 23.5.2014 (prot. n. 99508) il MISE ha evidenziato che, “alla luce del vigente quadro normativo, gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 16, c. 6 e ss. del DL 185/2008 (obbligo per le società di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese) e dall’art. 5, c. 1 e ss. del DL 179/2012 (obbligo per le imprese individuali di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese) comportano necessariamente l’iscrizione di un indirizzo di PEC univocamente ed esclusivamente riferibile all’impresa stessa (societaria o individuale)”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l’Italia Digitale, con propria nota dell’11.6.2014 (prot. n. 6097, all. 1) riallacciandosi all’argomento in questione ha ribadito l’«assoluta necessità di assicurare che l’indirizzo PEC dichiarato dalle imprese (siano esse societarie o individuali) e dai Professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi».

Il Conservatore del Registro delle Imprese, in base alle disposizioni della Direttiva del MISE emesse d’intesa con il Ministero della giustizia del 27 aprile 2015, ha pertanto disposto in data 11 agosto 2015:

“l’iscrizione della cancellazione degli indirizzi PEC che l’Ufficio abbia rilevato essere non validi, non attivi o non univoci;”

Si invitano pertanto i colleghi a voler verificare gli indirizzi PEC dei propri clienti per accertarne la riconducibilità univoca e la sua validità e a provvedere, se necessario, dopo aver consultato l’elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), alla loro sostituzione ed alla comunicazione presso il Registro Imprese del nuovo indirizzo.