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Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita (articolo 179 ter disp. att. c.p.c.)

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ha il compito di comunicare ogni triennio al Presidente del Tribunale, gli elenchi dei propri Iscritti che sono disponibili a svolgere le operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili e mobili registrati.
I Colleghi disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, per il triennio 2018/2020, dovranno compilare e riconsegnare esclusivamente alla segreteria dell’Ordine l’apposita scheda di rilevazione, debitamente sottoscritta, entro e non oltre il 15 dicembre 2017.
Come indicato nell'Informativa del CNDCEC n. 57/2017 il Consiglio dell'Ordine territoriale, entro il 31 dicembre 2017, dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale gli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita allegando le schede di rilevazione. Sulla base delle schede inviate, il Presidente del Tribunale procederà a formare l'elenco "generale" dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmetterà ai giudici delle esecuzioni, unitamente alla copia delle schede di rilevazione.
Nella sopra citata Informativa si precisa, inoltre, che il rinnovo degli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del Giudice dell’esecuzione è effettuato sulla base delle vecchie regole ancora vigenti, in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni .
Ad oggi, e nei successivi dodici mesi dall'emanazione delle nuove disposizioni sul percorso formativo e di aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l’iscrizione nell'elenco, una volta formati i suddetti elenchi generali presso i Tribunali, le operazioni di vendita vengono delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità.

docScheda di rilevazione

informativa CNDCEC n. 57/2017