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CNDCEC - "Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014".

Il Consiglio Nazionale ha comunicato che, al fine di consentire il riconoscimento dell’equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 202/2014 e dell’art. 7 del Regolamento FPC, si è reso necessario procedere alla riemissione degli attestati di partecipazione al “Corso di formazione per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel codice della crisi e dell’insolvenza”, realizzato dal Consiglio Nazionale.

In particolare, conformemente alle previsioni dell’art. 7 del Regolamento FPC, dal nuovo attestato emergerà non solo la dichiarazione di equipollenza, ma anche la partecipazione al corso per un numero di ore non inferiore a 12.

I nuovi attestati che il Consiglio Nazionale rilascerà, previa verifica dell’effettiva partecipazione al corso, potranno essere presentati al Ministero della Giustizia al fine di ottenere l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi.

Gli attestati saranno trasmessi direttamente dall’Ordine ai diretti interessati in sostituzione di quelli precedentemente a loro inviati dal Consiglio Nazionale.