Strumenti di accessibilità

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

I revisori dei conti degli Enti Locali, a norma dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionale, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisione presso enti locali.

Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.

Anche questi 10 crediti potranno concorrere al raggiungimento della quota annuale e triennale prevista per la formazione continua (20 e 90 crediti). 

 

Come indicato nell’Informativa CNDCEC n.18/2023 del 13 febbraio 2023 "Modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2023 – aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d’intesa MEF – CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo dei revisori legali" , i crediti formativi conseguiti nella materia di Revisione degli Enti Locali C.7.bis, SONO VALIDI ANCHE PER LA FORMAZIONE DEL REVISORE LEGALE (fino a un massimo di 5 crediti annuali).

 

Si rammenta che dal 01/01/2020 i crediti formativi conseguiti nelle materie di Revisione degli Enti locali C.7bis non erano più ritenuti validi anche per la formazione del revisore legale, come da determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020 (v. Informativa CNDCEC n. 9/2020 del 6 febbraio 2020 "Programma di formazione dei revisori legali 2020 - aggiornamento allegati 1 e 2 del protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento della formazione agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo dei revisori legali"). Il programma annuale di formazione dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze era stato aggiornato, escludendo i corsi in materia di revisione degli enti locali.