L’art. 16, comma 1, della Legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, prevede che, per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale stabilisca le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla l. 120/2020, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’art. 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.



