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Informativa CNDCEC n. 151/2020 - Sottoscrizione della nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, c

Il Consiglio Nazionale nei giorni scorsi ha siglato la nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  1. i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini, non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
  2. gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.

Informativa CNDCEC n. 151/2020