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Informativa CNDCEC n. 8/2019 - Antiriciclaggio - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231-2007

Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio Nazionale ha approvato il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.


Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio Nazionale promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learning. Decorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
Nell’Informativa n. 8/2019 il Consiglio Nazionale rammenta che l’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Informativa n. 8/2019