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CODIS - Novità in tema di accertamento con adesione

Il CODIS, coordinamento degli Ordini lombardi che è attivo con un tavolo con la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, comunica quanto segue:


Aspetti procedimentali ed operativi in materia di accertamento con adesione
Con riferimento alla procedura di accertamento con adesione, disciplinata dal D. L.gs. 218 del 1997, in occasione degli incontri del Tavolo CODIS (Coordinamento degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Lombardia) – DRE (Direzione Regionale delle Entrate) sono state condivisi e confermati gli aspetti procedimentali ed operativi, nonché gli effetti in caso di mancato perfezionamento, di seguito riassunti.


Fase del contraddittorio
In relazione alla comparizione del contribuente avanti l’Ufficio della Agenzia delle Entrate competente per il procedimento di accertamento con adesione, ed alle successive fasi di contraddittorio, viene redatto apposito verbale.
Tale verbale deve essere redatto anche nel caso in cui non si pervenga alla definizione per adesione dell’atto impositivo, e nel verbale è dato esplicitamente atto delle motivazioni che non hanno condotto ad una conclusione positiva dell’adesione.
Ovviamente, nel caso in cui il procedimento con adesione si concluda positivamente, va da se che venga redatto il verbale conclusivo che contenga le condizioni di fatto oggetto di definizione.
Copia dei verbali, compresa la copia del verbale del contraddittorio nel corso del quale è stato raggiunto l’accordo di definizione per adesione, deve essere consegnata al contribuente e/o suo rappresentante, con tutti gli effetti che ne derivano.


Redazione atto di accertamento con adesione – effetti – effetti del mancato perfezionamento
L’atto di accertamento con adesione viene redatto in duplice esemplare sottoscritto dal direttore dell’Ufficio o da suo delegato, con le prescrizioni di legge.
Il perfezionamento dell’accertamento con adesione viene conseguito con il pagamento di quanto dovuto o della prima rata nel termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione.
Un esemplare dell’atto di accertamento con adesione viene rilasciato al contribuente o suo delegato soltanto a seguito della consegna all’ufficio della quietanza dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, o della prima rata in caso di rateazione.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, o della prima rata in caso di rateazione, il procedimento non si perfeziona.