L’obbligo della PEC è stato introdotto dall’art. 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD). Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha successivamente introdotto un sistema sanzionatoriomolto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni “domicilio digitale”), prevedendo che l’iscritto che non comunichi all’Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all’applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale (art. 37 D.L. cit.).
Pertanto, anche in vista delle prossime consultazioni elettorali che si svolgeranno il 15 e 16 gennaio 2026 con modalità di voto da remoto, il Consiglio Nazionale, tramite l’Informativa n. 149/2025, ha invitato i Consigli degli Ordine Territoriali a verificare che tutti gli iscritti nell’albo siano in possesso di un domicilio digitale (PEC) attivo e regolarmente comunicato all’Ordine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.
Infatti, tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, il link per accedere alla piattaforma informatica ed esercitare il diritto di voto, dopo aver effettuato l’autenticazione tramite SPID o CIE.
Per quanto sopra esposto, gli iscritti dovranno provvedere a verificare, tramite la propria area riservata sul sito www.odcec.bg.it , che il proprio indirizzo PEC sia stato comunicato all’Ordine e ad accertarsi, inoltre, che lo stesso risulti funzionante.
Coloro che non abbiano ancora comunicato all’Ordine un indirizzo PEC dovranno provvedere in tal senso entro e non oltre il prossimo 5 novembre.
In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 37, comma 7-bis del D.L. 76/2020, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che - in caso di mancato adempimento nei termini indicati - il Consiglio dell’Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto (Informativa CNDCEC n. 143/2020).
Gli iscritti sospesi dal Consiglio dell’Ordine per mancata comunicazione del domicilio digitale, ai sensi dell’art. 16, comma 7-bis del su citato d.l. 185/2008, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo qualora, entro la data di presentazione delle liste elettorali (entro il 16 dicembre 2025), provvedano a comunicare all’Ordine il proprio domicilio digitale. Trattandosi di sospensione a tempo indeterminato, revocabile quando l’iscritto ‘sani’ a posteriori la propria condizione, si ritiene infatti applicabile in via analogica quanto previsto dall’art. 20, comma 2 de D.Lgs. 139/2005 con riferimento ai sospesi per morosità ai quali è consentito l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento delle morosità entro la data di presentazione delle liste.
Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 1-quater del CAD (decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82), i soggetti che hanno l’obbligo di dotarsi di domicilio digitale hanno anche “l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione …”.
Ulteriori approfondimenti: PO CNDCEC n. 63/2025.
